Circolare

Patente a crediti – Trascrizione dell’illustrazione del Po …

Lo scorso 27 settembre 2024 l’INL ha organizzato un webinar per illustrare il funzionamento del nuovo portale per la domanda informatica di patente a crediti, il cui possesso è obbligatorio a decorrere dal 1 ottobre 2024.

Segue la trascrizione dell’intervento illustrativo.

 

Premessa

In fase di prima applicazione, saranno disponibili esclusivamente i requisiti dell’articolo 1 del decreto ministeriale del 18 settembre, ossia i requisiti essenziali per il rilascio della patente. A partire dal primo gennaio, sarà possibile per tutte le imprese, inclusi i lavoratori autonomi, effettuare un “upgrade” dell’istanza, individuando tutti i casi di requisiti ulteriori che danno diritto a punteggi aggiuntivi fino a un massimo di cento punti. Questa avvertenza sarà presente all’interno del portale.

L’accesso al portale avverrà tramite SPID o CIE, in quanto il decreto e la norma stessa impongono l’utilizzo di strumenti di identificazione sicuri.

Una volta entrati, si potrà scegliere tra tre diversi contesti previsti dalla norma:

  1. Lavoratore autonomo e impresa italiana.
  2. Lavoratore autonomo e impresa non stabilita in Italia.
  3. Lavoratore autonomo e impresa extra-UE non stabilita in Italia.

Il concetto di “non stabile organizzazione” è giuridico e deriva dalla normativa fiscale. In pratica, se un’impresa UE ha uno stabilimento in Italia, ad esempio con sede legale in Belgio o Polonia, si comporta come un’impresa italiana e quindi farà la domanda come tale.

 

Procedura per lavoratore autonomo o impresa italiana

Entrando nel flusso per il lavoratore autonomo o impresa italiana, si troverà una schermata che chiede di specificare il ruolo dell’operatore: “Entro come legale rappresentante o lavoratore autonomo” oppure “Entro come delegato”. In questa fase, scegliamo “lavoratore autonomo o legale rappresentante”.

Il sistema richiede l’inserimento del codice fiscale dell’impresa e verifica la correttezza del dato inserito. Se il codice fiscale non è corretto, viene visualizzato un avviso di errore.

È presente una dichiarazione di responsabilità in cui il legale rappresentante si autodichiara tale e deve accettare le condizioni selezionando l’apposita casella.

Se il codice fiscale è già censito nei nostri sistemi, il sistema restituisce automaticamente la ragione sociale; altrimenti, l’operatore dovrà inserirla manualmente.

Il sistema chiede di specificare se si tratta di un’impresa o di un lavoratore autonomo. Il campo per inserire la PEC non è obbligatorio, ma se viene inserito un indirizzo errato, il sistema lo segnala e richiede la correzione.

Si passa quindi alle dichiarazioni previste dalla norma e dal decreto. Tutte le dichiarazioni, tranne l’iscrizione al registro della Camera di Commercio, offrono la possibilità di indicare “non in possesso” con motivazioni come “non obbligatorio” o “esenzione giustificata”. Se si possiedono tutti i requisiti, si dichiara di essere consapevoli delle conseguenze in caso di dichiarazioni false e si procede.

Viene poi mostrato un riepilogo dei dati inseriti, permettendo all’operatore di verificare la correttezza delle informazioni. Se si è sicuri, si può inviare l’istanza; altrimenti, è possibile salvarla in bozza per modificarla successivamente. Una volta inviata, l’istanza non potrà più essere modificata e il sistema avvisa di questa impossibilità.

Dopo l’invio, viene generata una ricevuta di richiesta di rilascio della patente a crediti, che deve essere scaricata e conservata.

Il documento che attesta la presentazione contiene un codice alfanumerico casuale che identifica in modo randomizzato il numero della patente.

 

Procedura per il delegato

Il flusso per il delegato presenta alcune differenze. È fondamentale selezionare correttamente il ruolo di “delegato” all’inizio. Il sistema richiede non solo il codice fiscale dell’impresa o del lavoratore autonomo, ma anche quello del legale rappresentante. Questo permette al sistema di censire il legale rappresentante, che potrà visualizzare la patente a crediti una volta disponibile, anche se la domanda è stata presentata dal delegato.

In questo caso, la dichiarazione non è fatta in prima persona, ma si attesta che le dichiarazioni sono state rese dal legale rappresentante o dal lavoratore autonomo. Il delegato dichiara di essere autorizzato a presentare l’istanza e di avere la disponibilità delle autodichiarazioni del soggetto obbligato. Dopo aver verificato le informazioni, il delegato può inviare l’istanza, generando la ricevuta da conservare.

Si raccomanda agli operatori di scaricare immediatamente la ricevuta per evitare di dover accedere nuovamente al sistema, soprattutto considerando l’elevato numero di utenti previsti nei prossimi giorni. Attualmente, la visualizzazione della patente non è disponibile perché si attende un decreto che definirà criteri e modalità di accesso a queste informazioni.

 

Considerazioni finali

Chi ha già presentato la PEC non deve affrettarsi a richiedere la patente il primo di ottobre, né aspettare l’ultimo momento (31 ottobre) per farlo. È importante organizzarsi e affrontare con tranquillità questo passaggio alla patente a crediti.

Il delegato avrà a disposizione una lista delle istanze effettuate per conto terzi, distinguendo tra quelle in bozza (non ancora completate) e quelle inviate con ricevuta. La ricevuta riporta un codice (non un numero sequenziale) e la data di rilascio, utilizzando numeri randomici per impedire falsificazioni.

 

Procedura per imprese UE

Per le imprese UE, ci sono alcune differenze. Ad esempio, si seleziona la nazionalità di riferimento per evitare problemi di omonimia nei codici rilasciati. Se il legale rappresentante non ha un codice fiscale italiano, si può inserire il “Company Number”. La norma prevede la possibilità di dichiarare se si è in possesso di un documento equivalente rilasciato dal proprio Stato. Se si possiede questo documento, si dichiara semplicemente di averlo. Se non si possiede, la procedura richiede le stesse informazioni richieste alle imprese italiane, con l’unica differenza che l’iscrizione al registro della Camera di Commercio può essere non obbligatoria.

 

La compilazione è guidata, rapida e intuitiva. L’Ispettorato pubblicherà nei prossimi giorni un contributo per accompagnare gli operatori in questa attività. Si chiede agli operatori, soprattutto ai delegati, collaborazione e di non accalcarsi: c’è tutto il tempo per completare la procedura online, soprattutto per chi ha già presentato la PEC attiva dal 23 settembre.

 

Aggiornamenti futuri

Le patenti rilasciate immediatamente riguardano i requisiti dell’articolo 1 del decreto. I requisiti dell’articolo 4 verranno implementati nei mesi successivi, poiché era impossibile prepararli in questo breve lasso di tempo. Entro il 31 dicembre 2024, la patente permetterà agli operatori di inserire anche i requisiti ulteriori che danno punteggi fino a 100, come previsto dalla norma.

Si sta già lavorando sull’applicazione che renderà possibile questa integrazione, in attesa del parere del Garante sulla rappresentazione dei dati. Inoltre, si sta testando l’infrastruttura per gestire l’impatto previsto degli accessi al sistema.

 

Domanda sulla certificazione SOA

Un partecipante ha chiesto: chi ha, ad esempio, la certificazione SOA, deve fare qualcosa o comunicare tramite il portale?

No, perché la norma esclude l’obbligo di patente ‘per chi ha la SOA (almeno) di III classificazione.