Circolare

Patente a crediti – Andamento delle domande – Sollecitazione d …

Il Ministero del lavoro evidenzia che, al 9 ottobre, attraverso il portale dei servizi dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, erano state emesse 45.878 patenti a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (attraverso la domanda per il tramite del portale), altre 6.686 risultavano salvate in bozza oltre a essere arrivate 286.071 autocertificazioni (tramite PEC).

Numeri che l’INL giudica troppo lontani rispetto dalla quantità di soggetti che, anche attraverso la sola verifica alla CCIAA, sarebbero obbligati a chiedere la patente a crediti.

Così, il Direttore dell’INL  – nella nota dell’8 ottobre – sottolinea che  la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza per la patente a crediti.

In proposito, rammenta che la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario formalizzare l’istanza tramite il Servizio online.

Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024

L’INL sollecita, quindi, a presentare la domanda attraverso il portale sia da parte di chi ha fatto l’autocertificazione inviata via PEC sia da parte di chi intende fare direttamente la domanda attraverso il Portale internet anche per evitare una eccessiva concentrazione di accessi negli ultimi giorni del mese di ottobre.

Una tale eventualità, infatti, potrebbe causare disguidi e rallentamenti nelle, pur semplici, operazioni richieste all’operatore. 

Confindustria, al fine di agevolare il percorso di adeguamento al nuovo obbligo, ha da tempo formulato quesiti per precisare, innanzitutto, l’ambito di applicazione, ritenendo che le generiche dizioni della norma (es., mera fornitura, attività intellettuali, aziende esecutrici, etc.) possano giustificare incertezze nella formulazione della domanda.

È il caso, ad esempio, della sussistenza o meno dell’obbligo per le attività in studi cinematografici (art. 88, commi 2, lett. g) e 2bis) (dove l’installazione delle strutture non dovrebbe corrispondere ad un cantiere) e nel caso di allestimento di stand nelle fiere (dove, analogamente, il montaggio e smontaggio in un’area dove non è presente alcuna attività di cantiere non dovrebbe costituire presupposto per la sussistenza dell’obbligo).

Il chiarimento relativo all’accesso fisico nei cantieri, contenuto nella circolare dell’INL n. 4/2024, è sicuramente utile, ma ne occorrono molti altri, nell’immediato (almeno sotto il profilo dell’ambito applicativo), per supportare il sistema delle imprese nel percorso di adesione all’obbligo di legge.

Questo anche per comprendere, ad esempio, cosa accade se una azienda fa la domanda ma – per l’attività che svolge – si evidenzia in seguito (anche per effetto dei chiarimenti auspicati) che non è tenuta all’obbligo di legge (ad es., opera in cantiere ma svolge una attività esclusa dall’obbligo). Il dubbio riguarda, in particolare, la rilevanza o meno di eventuali errori nella domanda, l’incidenza della commissione di eventuali violazioni rilevanti ai fini della decurtazione del punteggio, l’incidenza di azioni di prevenzione meritevoli di incremento, l’applicazione della sospensione. A parere di Confindustria l’impresa – in assenza di un procedimento di revoca o cancellazione per insussistenza dell’obbligo – potrebbe conservare la patente ed ottenere sia l’automatico punteggio iniziale sia gli incrementi, ma non potrebbe subire gli effetti negativi previsti dalla norma esclusivamente per i soggetti obbligati (revoca, sospensione, decurtazione).

Si ritiene che l’afflusso delle domande possa essere reso difficoltoso anche dalla complessità delle verifiche in ordine alla dichiarazione relativa all’adempimento dell’obbligo formativo in capo a tutti i soggetti interessati, soprattutto per le aziende di maggiori dimensioni. Il chiarimento presente nelle prime FAQ del 4 ottobre scorso appare importante, in quanto afferma l’irrilevanza della dichiarazione inerente alla formazione del datore di lavoro, ma resta ancora irrisolta (nonostante i chiarimenti presenti nella circolare del 4/2024) la questione di portata generale, ossia se l’adempimento dell’obbligo formativo comporti la positiva conclusione di tutti i corsi per tutti i lavoratori (il che renderebbe impossibile la formulazione della domanda) ovvero quale sia la diversa condizione che legittima la formulazione di una domanda veritiera (ad es., la programmazione del corso).