Circolare

Collocamento mirato (l. n. 68/1999) – Contributo esonerativo ex …

Collocamento mirato (l. n. 68/1999) – Contributo esonerativo ex art. 5, comma 3bis per svolgimento di lavorazioni a rischio elevato – Sostituzione del DM 10 marzo 2016 – Circolare del Ministero del lavoro.

Facciamo riferimento alla nostra nota del 24 settembre u.s. per segnalare la pubblicazione della circolare 1 ottobre 2024, n. 15466 del Ministero del lavoro, relativa alle modalità di versamento del contributo esonerativo legato all’esonero parziale in caso di lavoratori addetti a lavorazioni ad alto rischio.

La circolare ripercorre la nuova disciplina introdotta dal DM 11 giugno 2024, già oggetto di commento nella nota sopra richiamata.

In questa occasione ci soffermiamo, in particolare, sul periodo transitorio, per confermare quanto anticipato, in quanto la circolare ministeriale precisa che “i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 1° novembre 2024. La nuova autocertificazione di cui sopra, si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto”.

Sul piano operativo, il Ministero evidenzia “l’applicativo per la presentazione dell’autocertificazione … sarà disponibile a far data dal 3 ottobre 2024”.