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CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA – MINIMI CONTRATTUALI IN VIGORE DA …

Facciamo seguito alla pubblicazione del dato IPCA al netto degli energetici importati diffuso dall’ISTAT in data 7 giugno 2023 – come da Comunicato dell’Istituto (All. 1) – per informare che in data odierna le parti stipulanti, preso atto che per il 2022 l’IPCA, al netto dei prezzi dei beni energetici importati, è risultata pari al 6,6%, e dunque superiore all’incremento percentuale dei minimi tabellari di riferimento già previsto, in applicazione di quanto stabilito al settimo comma della “Tabelle dei minimi contrattuali”, Sezione Quarta, Titolo IV, del CCNL 5 febbraio 2021, hanno proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello decorrenti dal 1° giugno 2023.
Sono stati, inoltre, aggiornati i valori dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.
Riteniamo doveroso sottolineare come nulla lasciasse prevedere uno scostamento di grande entità tra il dato previsionale e quello a consuntivo proprio sulla base di una serie di indicazioni provenienti dall’ISTAT.
Per questo motivo Confindustria è intervenuta con l’ISTAT evidenziando l’incoerenza delle comunicazioni dell’Istituto e richiedendo l’adozione di un metodo adeguato e di tempistiche utili ad una corretta programmazione da parte delle imprese.
Per completezza del quadro riportiamo anche il dato a consuntivo dell’IPCA generale inclusiva quindi dei prodotti energetici che per l’anno 2022 è risultata pari all’8,7%.
È anche opportuno ripercorrere l’andamento degli indici di inflazione e dei relativi incrementi retributivi negli anni passati (All. 3), sia antecedentemente all’entrata in vigore del sistema ex post che successivamente, a partire cioè dal 2016.
Emerge da un lato la straordinarietà della situazione contingente sullo scostamento tra gli indici, evidenziata anche da Confindustria nella comunicazione all’ISTAT, dall’altro la tenuta del modello attuale nel medio termine capace di adattarsi alle oscillazioni dell’inflazione determinando incrementi medi spalmati negli anni ad oggi ancora sostenibili.
Non vi è dubbio che la situazione vada comunque monitorata per valutare insieme alla Confederazione le eventuali azioni da intraprendere nel caso di ulteriori evoluzioni.
Federmeccanica si adopererà per promuovere interventi di riduzione del costo del lavoro attraverso tutte le misure idonee a tale scopo da valutare insieme a Confindustria.
I nuovi importi dei minimi tabellari per livello dal 1° giugno 2023, stabiliti nel Verbale di Incontro 16 giugno 2023 (All. 4), sostituiscono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi tabellari già previsti dalla medesima decorrenza nella Tabella dei minimi tabellari di cui al testo del CCNL 5 febbraio 2021.
Nel Comunicato dell’ISTAT 7 giugno 2023 sono altresì riportate le previsioni dell’indice IPCA al netto degli energetici importati per gli anni 2023 – 2026 e, in particolare, per il 2023 la previsione è stimata al 6,6%.
Si ricorda che la formulazione della clausola relativa all’adeguamento dei minimi tabellari sottoscritta con il rinnovo del 2021 da un lato supera la sperimentalità del sistema del calcolo a consuntivo dei minimi con decorrenza dal mese di giugno di ogni anno e conferma il riferimento ai soli minimi tabellari e, dall’altro, garantisce l’adeguamento dei minimi al valore dell’IPCA al netto degli energetici importati nel caso in cui questa risulti superiore agli incrementi retributivi stabiliti.
In coerenza con la funzione del CCNL di garanzia del TEM, è stata reiterata la regola che prevede espressamente che gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda dopo il 1° gennaio 2017 tutelando in tal modo il ruolo affidato alla contrattazione aziendale di distribuire la ricchezza eventualmente prodotta ed evitando sommatorie di costi fissi tra i due livelli di negoziazione e, nel contempo, a responsabilizzare i soggetti aziendali a ricercare soluzioni negoziali legate ad indicatori strettamente connessi all’andamento economico e produttivo dell’impresa.
Restano esclusi dagli assorbimenti gli importi retributivi riconosciuti in relazione alle modalità di effettuazione della prestazione (straordinario, notturno, turni, festività, orario plurisettimanale, ecc.).
Nel contempo, il CCNL prevede l’assorbimento degli aumenti individuali riconosciuti, sempre successivamente al 1° gennaio 2017, salvo che non siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità.
Il modello introdotto nel 2016 ha riservato alla contrattazione nazionale la funzione di realizzare nel tempo minimi di garanzia anche per effetto degli assorbimenti sopra menzionati, ed ha affidato alla contrattazione aziendale una funzione redistributiva unicamente attraverso “premi di risultato totalmente variabili”.
Al fine di garantire la sostenibilità dell’assetto è, pertanto, fondamentale l’applicazione rigorosa di tutte le norme contrattuali.
In allegato, una nota sugli effetti derivanti dalla variazione dei minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2023 (All. 2).